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L’art. 2 della L.166 dell’1.8.2002, “Norme di accelerazione dei lavori pubblici”, al fine di snellire l’ingente contenzioso pendente sulle opere ex Agensud, ha stabilito i criteri per la definizione delle controversie insorte durante il corso dei lavori avviati dall’Intervento Straordinario ed assegnati alle Amministrazioni centrali: il MiPAAF per opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all’irrigazione, e il MI per le restanti opere pubbliche.

La citata norma prevede che in sede transattiva possano riconoscersi maggiori compensi, nel limite del 25% delle pretese, limite elevabile al 50% dell’importo eventualmente riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale, con una maggiorazione forfettaria del 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.

Il termine di applicazione della norma era previsto che scadesse il 30 giugno del 2002. Successivamente, su istanza dello scrivente che riteneva tale norma estremamente conveniente per l’Amministrazione, il suddetto termine è stato ripetutamente prorogato fino al 31.12.2006.

Degli oltre mille progetti di competenza del Commissario ad acta in precedenza indicati, soltanto qualche decina sono ancora gravati da contenzioso di varia natura e di varia consistenza: con le ditte espropriate, con professionisti a vario titolo interessati dall’appalto, con fornitori di apparecchiature e servizi, e soprattutto con le imprese esecutrici dei lavori. Le richieste nei confronti dell’Amministrazione variano da alcune migliaia di euro a diversi milioni di euro per singola pratica.

È evidente che la mole di attività e l’estrema delicatezza della materia non consentono la totale “chiusura” delle pratiche di competenza della scrivente Amministrazione in tempi brevi, anche in relazione ai tempi dei giudizi.

Né questa Gestione Commissariale intende avvalersi, in generale, della soluzione arbitrale che troppo spesso ha visto soccombere, anche pesantemente, la Pubblica Amministrazione con conseguenze onerose per il pubblico erario.

È altrettanto evidente, quindi, che gli sforzi della Gestione commissariale sono stati indirizzati alla definizione dei contenziosi di particolare interesse, sia in termini di rischio economico sia in relazione allo sviluppo delle vertenze in corso, attraverso l’utilissimo strumento normativo in argomento.

I criteri introdotti con la citata norma risultano di indubbio vantaggio per l’Amministrazione, sia per la previsione del limite del 25% delle richieste dell’Impresa sia, soprattutto, per il coefficiente di maggiorazione del 5% annuo, comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi. A quest’ultimo riguardo si rappresenta che per motivazioni ricorrenti nei contenziosi instaurati, quali ad esempio richieste di danni per sospensioni illegittime dei lavori o per anomalo andamento degli stessi, l’eventuale riconoscimento di indennizzi di natura risarcitoria, sconterebbe l’applicazione di coefficienti di rivalutazione monetaria ed interessi estremamente elevati in quanto riferentesi ad avvenimenti accaduti da oltre un ventennio. E’ proprio questo aspetto che rende particolarmente conveniente per l’Amministrazione l’applicazione della norma.

Peraltro, sulla obbligatorietà di uniformarsi ai suddetti criteri per la risoluzione transattiva delle controversie in specie, si è espressa anche la Corte dei Conti con deliberazione n.12/2004 del 21.10.2004, confermando, in sostanza, la posizione tenacemente assunta da questa Amministrazione.