L’art. 2 della L.166 dell’1.8.2002, “Norme di accelerazione dei lavori pubblici”, al fine di snellire l’ingente contenzioso pendente sulle opere ex Agensud, stabiliva i criteri per la definizione delle controversie insorte durante il corso dei lavori avviati dall’Intervento Straordinario ed assegnati alle Amministrazioni centrali: il MiPAAF per opere pubbliche in materia di acque irrigue ed invasi finalizzati all’irrigazione, e il MI per le restanti opere pubbliche.
La citata norma prevedeva che in sede transattiva possano riconoscersi maggiori compensi, nel limite del 25% delle pretese, limite elevabile al 50% dell’importo eventualmente riconosciuto da una decisione giurisdizionale non definitiva o da un lodo arbitrale, con una maggiorazione forfettaria del 5% annuo comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi.
Il termine di applicazione della norma era previsto che scadesse il 30 giugno del 2002.
Successivamente, su istanza dello scrivente che riteneva tale norma estremamente conveniente per l’Amministrazione, il suddetto termine è stato ripetutamente prorogato fino al 31.12.2006.







