Legge 205/2008 – Art. 3 comma 5/quater
La possibilità di disporre di anticipazioni finanziarie a copertura delle spese per la redazione delle progettazioni, comprese quelle per le indagini ed i rilievi propedeutici, è molto avvertita da tutti i Consorzi e dalle Regioni meridionali che hanno assistito, in occasione dell’ultimo riparto di fondi di cui alla legge n. 350/2003, ad una assegnazione di risorse particolarmente svantaggiosa per carenza di adeguati progetti esecutivi.
Per rispondere a tale esigenza il decreto legge del 3 novembre 2008 n. 171 recante “Misure urgenti per il rilancio competitivo nel settore agroalimentare”, convertito con legge 20 dicembre 2008 n. 205, all’art. 3 comma 5/quater, assegna al Commissario ad acta la competenza al finanziamento di attività progettuali riguardanti le infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate. A tale scopo il Commissario può utilizzare, in prima applicazione, le somme derivanti da economie di spesa realizzate sui fondi assegnatigli, quali accertate alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2008, e successivamente, a cadenza annuale, le somme via via disponibili conseguenti alla chiusura degli interventi di competenza nonché alle economie derivanti dai ribassi d’asta delle gare di appalto espletate.
In attuazione della citata legge n. 205/2008 il Ministro delle P.A.A.F., con decreto n. 1423 del 26 gennaio 2010, ha definito le modalità per il finanziamento parziale (co-finanziamento dei soggetti proponenti) delle attività di progettazione da parte dello scrivente Commissario ad acta. A seguito osservazioni da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio (U.C.B.) il decreto è stato ritirato e sostituito dal D.M. n. 10856 del 25 marzo 2010 recante “Misure tecniche riguardanti l’attività di finanziamento della progettazione degli interventi per la realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate”.
In base a tale ultimo provvedimento il Commissario ad acta deve provvedere, nell’ordine:
a) al censimento delle esigenze;
b) alla valutazione tecnico-economica delle proposte;
c) al concordamento con le regioni interessate sulla proposta commissariale di assegnazione dei finanziamenti;
d) alla definizione dell’elenco delle assegnazioni.
Successivamente alla registrazione del decreto, lo scrivente, con nota n. 344 del 19.05.2010 ha trasmesso a tutti i Consorzi di Bonifica delle Regioni meridionali, nonché all’EIPLI e ai competenti assessorati regionali, una nota informativa accompagnata da una scheda per la presentazione di richieste di finanziamento per progettazioni di opere irrigue, assegnando il termine di 40 giorni per la risposta.
In seguito, con decreto n. 167 del 22.09.2010, lo scrivente ha provveduto a nominare una apposita commissione per la valutazione tecnico-economica delle segnalazioni pervenute, formata da tecnici di provata competenza ed esperienza. Tale valutazione, a termini del citato D. M. n. 10856/2010, andava effettuata sulla base delle priorità già indicate negli strumenti programmatori sia di livello nazionale che regionale, del grado di conformità al contenuto della deliberazione CIPE 14 giugno 2002, n. 41, recante “Linee guida per il programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione”, della rilevanza tecnica, economica ed ambientale della proposta, anche in relazione all’entità dei benefici derivanti dall’infrastruttura segnalata ed ai tempi di conseguimento degli stessi, del livello di progettazione interessato, della dimostrata capacità operativa del soggetto segnalante.







