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Altra forma di comunicazione equipollente

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Domanda

Relativamente al dettato legislativo di cui al comma 2° dell’art. 17 del T.U. n. 327/01, in particolare, cosa deve intendersi per “….altra forma di comunicazione equipollente…”, come modo di comunicazione alternativa alla raccomandata con avviso di ricevimento.

Risposta

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata in data odierna e meglio specificata in oggetto, rappresento quanto segue.

L’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/01 prevede che “Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio”.

Con l’espressione “o altra forma di comunicazione equipollente” si fa riferimento a tutte quelle forme di comunicazione che, al pari della raccomandata con avviso di ricevimento, sono idonee a portare a conoscenza del proprietario del bene espropriando (o meglio del soggetto titolare del bene immobile o diritto su bene immobile, oggetto della procedura espropriativa) la data in cui è diventata efficace la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (implicita nell’approvazione del progetto definitivo dell’opera medesima).

In concreto, la predetta “altra forma di comunicazione equipollente” può essere individuata:

1) nella trasmissione dell’avviso, a mezzo telefax;

2) nella consegna, a mani proprie del destinatario, dell’avviso; all’uopo, potranno essere utilizzati i messi comunali o provinciali (si veda, al proposito, la previsione contenuta nella recente legge regionale Toscana n. 30/2005, il cui art. 13 prevede che “le comunicazioni...... previste dal D.P.R. 327/01 possono essere effettuate anche mediante messi comunali o provinciali”).

Quanto, invece, al ricorso al mezzo telematico, lo Scrivente evidenzia come la possibilità di effettuare la comunicazione di cui all’art. 17, comma 2 del T.U. mediante il predetto strumento, sia necessariamente subordinata ad una specifica richiesta, formulata, in tale senso, dal soggetto espropriando (si veda, sul punto, la previsione di cui all’art. 3, comma 10, della legge regionale Emilia-Romagna n. 37/02); a tale conclusione sembra doversi pervenire in considerazione del fatto che la normativa vigente non prevede ancora l’equipollenza della comunicazione via e-mail alle tradizionali forme di comunicazione.

Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato