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Conformità alle norme vigenti sugli atti espropriativi

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Domanda

Richiesta di parere in ordine alla conformità alle norme vigenti sugli atti espropriativi.

Risposta

Codesta Gestione Commissariale ha chiesto allo Scrivente un parere in ordine alla conformità alle norme vigenti di alcuni atti espropriativi, emanati dal Consorzio di Bonifica ----- con riferimento ai lavori, meglio specificati in oggetto.

Si tratta, in particolare, di due provvedimenti con i quali è stata, prima dichiarata, e poi disposta l’occupazione d’urgenza, preordinata all’esproprio, di alcuni beni, di proprietà della ditta --------.

Esaminati i predetti atti, lo Scrivente ritiene che gli stessi siano conformi alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/01.

Purtuttavia, appare opportuno segnalare, per il futuro, come non sia sufficiente, ai fini del ricorso all’istituto dell’occupazione d’urgenza di cui all’art. 22-bis del T.U., fare riferimento, come fatto dal Consorzio in oggetto, ai tempi ristretti imposti da un programma di finanziamento; con una recentissima sentenza, infatti, il T.A.R. Sicilia – sez. Palermo, ha affermato che “L’urgenza per poter ricorrere all’occupazione di cui all’articolo 22 bis deve essere qualificata con riguardo all’opera da realizzare, e non certamente con riferimento alla (ovvia e onnipresente) necessità di rispettare il cronoprogramma delle opere, ovvero all’imminente scadenza dei finanziamenti” (cfr. T.A.R. Sicilia, Sezione II Palermo 17/05/2005 – n. 778).

A ciò sia aggiunga che, nel caso di specie, il riferimento alla “particolare urgenza” risultava del tutto ultroneo, atteso che la procedura espropriativa in argomento interessa un numero di destinatari superiore a 50; a tale proposito, lo Scrivente precisa che le ipotesi, contemplate dall’art. 22-bis, comma 2, lett. a) e b), del T.U. costituiscono casi di “particolare urgenza”, predeterminati normativamente, che si aggiungono all’ipotesi generale di cui al comma 1 della predetta disposizione normativa per la quale, soltanto, è necessario che l’Autorità espropriante motivi espressamente la sussistenza delle ragioni di “particolare urgenza”.

Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato