Il C.B. quale autorità espropriante
Domanda
Nel caso di un intervento che riguarda la ristrutturazione di una rete irrigua con alcune modifiche nel tracciato della rete che comporteranno le conseguenti espropriazioni.
Sul progetto esecutivo sono state acquisite le autorizzazioni degli enti in seno ad una conferenza dei servizi ed, in particolare, è stato acquisito quello dei comuni interessati con la dizione messa a verbale "parere favorevole per quanto di competenza".
Sui progetti in esame è stata da più parti ribadita la competenza statale nell'iter approvativo e, conseguentemente, l'approvazione in linea tecnica dovrà provenire dall'organo statale (Provveditorato alle OO.PP).
Inoltre, per le opere inserite all'interno del programma di finanziamento sopra indicato, i consorzi operano quali enti strumentali del Ministero delle Politiche Agricole e quindi dello Stato. Di conseguenza sembrerebbe che i consorzi non possano considerarsi soggetti esproprianti in quanto non hanno competenza realizzativa diretta bensì delegata in virtù di un atto di concessione che dovrà stipularsi.
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Premesso quanto sopra, ed ammesso che le considerazioni fatte siano valide:
1. Da quale momento il consorzio può considerarsi autorità espropriante e quindi iniziare il procedimento espropriativo procedendo con gli avvisi di apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e poi di dichiarazione di pubblica utilità?
2. Quale specifico atto determina il vincolo preordinato all'esproprio visto che l'intervento è conforme allo strumento urbanistico avendo avuto il parere favorevole dei comuni interessati?
3. Relativamente alla eventuale pubblicazione dell'avviso di apposizione di vincolo e poi di pubblica utilità, considerato che si superano i 50 destinatari, può ritenersi sufficiente, al fine di garantire il giusto procedimento, pubblicare un avviso che faccia riferimento ai soli fogli catastali interessati dall'esproprio, senza specificare i proprietari, e rimandi per i dettagli agli avvisi completi dei piani particellari d'esproprio depositati presso i comuni e disponibili presso il consorzio?
4. Quali sono le interferenze con l'iter espropriativo dell'eventuale delega del Ministero che configura il consorzio quale concessionario per l'esecuzione delle opere?
5. Qual'è l'atto specifico, e con quali atti ad esso presupposti, che potrà determinare l'approvazione del progetto con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità?
Risposta
Con riferimento ai quesiti sottopostimi esprimo, qui di seguito, le seguenti considerazioni.PremessaNon appare condivisibile quanto affermato dal Consorzio di Bonifica, indicato in oggetto, in ordine alla circostanza che i consorzi di bonifica non potrebbero essere considerati autorità espropriante con riferimento alle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere inserite nel Programma Nazionale degli Interventi nel settore Idrico di cui alla legge n. 350/03.
Se è vero, infatti, che le predette opere sono di competenza statale, è altrettanto vero che l’art. 13 del R.D. n. 215/33 prevede che la realizzazione delle predette opere, anziché essere posta in essere direttamente dal Ministero, possa essere affidata in concessione ai consorzi di bonifica; in tale ultima ipotesi, come evidenziato dal collega Attilio Barbieri, il Ministero, con l’atto di concessione, provvede ad attivare il Consorzio, quale suo “organo indiretto” ovvero quale “struttura” di cui lo Stato può avvalersi, per espressa disposizione normativa, ai fini della realizzazione delle opere irrigue di competenza statale.Passando al merito dei quesiti, formulati dal Consorzio in oggetto, evidenzio quanto segue.
1) Per quanto detto in premessa, il Consorzio di Bonifica può considerarsi autorità espropriante a far data dal decreto di concessione con il quale il Commissario ad acta affida al consorzio la realizzazione dell’intervento.
2) Nell’ipotesi in cui l’intervento risulti conforme alla previsioni urbanistiche, sarà sufficiente che il Responsabile dell’ufficio Espropri del Consorzio dia atto della predetta conformità, evidenziando che la stessa è stata formalmente attestata dai Comuni interessati in sede di Conferenza di Servizi.
3) Con riferimento agli avvisi procedimentali di cui agli artt. 11 e 16 del T.U. Espropri, per le ipotesi in cui l’esproprio sia “sopra soglia” ovvero riguardi un numero di destinatari superiore a 50, ritengo che il relativo avviso non possa fare riferimento ai soli fogli catastali, essendo necessaria l’indicazione delle singole particelle, interessate dall’esproprio; quanto alla necessità di indicare, nei predetti avvisi, i nominativi dei proprietari, sebbene la stessa sembrerebbe opportuna ai fini di garanzia dei soggetti espropriandi, segnalo come diverse autorità esproprianti (quali, per esempio, Ferrovie dello Stato) si siano orientate nel senso della sufficienza della indicazione delle sole particelle catastali.
4) La risposta al predetto quesito si ricava da quanto rappresentata nella superiore premessa; ad ulteriore precisazione di quanto già rappresentato, rilevo come il decreto di concessione con il quale il Commissario ad acta affida al consorzio di bonifica la realizzazione dell’intervento non debba essere confuso con l’istituto della concessione di opera pubblica cui sembrerebbe fare riferimento il Consorzio di Bonifica di Caltagirone; con il decreto di concessione, sopra citato, lo si ribadisce, il Commissario attiva, per così dire, una “struttura”, messagli a disposizione dalla legge.
5) L’atto dal quale discende la dichiarazione di pubblica utilità deve essere individuato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera; un provvedimento, quest’ultimo, che potrà avere la forma di una determina del Responsabile dell’Ufficio Espropri che, per espressa previsione dell’art. 6, comma 7, del T.U. Espropri, emana ogni provvedimento conclusivo delle singole fasi della procedura espropriativa. Orbene, non vi è dubbio che il provvedimento da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera costituisce il provvedimento conclusivo della seconda fase del procedimento ablatorio e deve essere, pertanto, posto in essere dal Responsabile dell’Ufficio Espropri, ovvero, in mancanza di un Ufficio deputato alla cura delle sole procedure espropriative, dal Responsabile dell’Ufficio cui sono state attribuite le competenze espropriative.
Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato
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