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Indennità aggiuntiva al fittavolo

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Domanda

Richiesta di parere sul riconoscimento dell’indennità aggiuntiva al fittavolo per la realizzazione di un invaso collinare.

Si chiede parere circa la maturazione del diritto di indennità aggiuntiva al fittavolo, che si trova nella condizione di aver stipulato contratto di fitto agrario in deroga (L. 203/82 art. 45) in data 16.11.2002, davanti alla Associazione di Categoria regolarmente registrato, mentre l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e conseguente dichiarazione di pubblica utilità, sui terreni oggetto di occupazione, è stata apposta in data ……….. con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio……….. In particolare nel contratto di fitto viene specificato “tutti questi terreni dati in fitto al sig. (fittavolo) risultano sfitti ossia sono liberi da persone e da cose, non necessitano di lavorazioni particolari e sono pronti per essere arati; in queste condizioni vengono ceduti al sig.(fittavolo) che prende visione dello stato dei luoghi e ne accetta tutte le condizioni”, a tergo si legge la firma del fittavolo, del proprietario e dell’organizzazione di categoria, il contratto è stato registro presso l’Agenzia delle Entrate. Come si può notare ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 302/2002 non è trascorso l’anno dalla dichiarazione di pubblica utilità. All’uopo si precisa che solo ultimamente il fittavolo, al fine di riscuotere l’indennità aggiuntiva ha presentato autocertificazione, resa ai sensi della Legge n. 445/2000, unitamente ad autocertificazione di altri due testimoni che il terreno oggetto di esproprio era da lui personalmente coltivato sin dal mese di ………...

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede parere se può essere riconosciuto o meno, il diritto di risarcimento dell’indennità aggiuntiva al fittavolo. Si resta in attesa di un cortese riscontro, nel quale venga chiarito anche il comportamento del pubblico ufficiale (Dirigente dell’Ufficio Espropri) sulla segnalazione o meno alle autorità competenti ai sensi dell’art. 76 della Legge 445/2000, per dichiarazioni false o mendaci, assodato che il proprietario del fondo interrogato più volte sulla data di cessione in fitto degli immobili ha ribadito che la stessa è quella citata nel contratto di fitto agrario reso pubblico.

Risposta

Con riferimento alla richiesta di parere, meglio specificata in oggetto, rappresento quanto segue.

L’art. 42 del T.U. degli espropri (D.P.R. n. 327/2001 e non D.Lgs. n. 302/02) dispone che “spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un ano prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità”; il comma seguente della predetta disposizione precisa che “l’indennità..... è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti”.

Orbene, da quanto rappresentato dal Consorzio di Bonifica …………., a fronte di una autocertificazione, resa dal fittavolo, ai sensi della Legge n. 445/2000, unitamente ad altra autocertificazione di due testimoni nelle quali viene attestato che il terreno, oggetto di esproprio, era personalmente coltivato dal fittavolo sin dal mese di settembre 2002 (ovvero da una data anteriore, di oltre un anno, rispetto a quella della dichiarazione di pubblica utilità, intervenuta in data 21.10.03), sussiste, invece, un contratto di fitto agrario (tra l’altro registrato), stipulato solo in data 16.11.2002, davanti alla Associazione di Categoria nel quale viene specificato che “tutti questi terreni dati in fitto al sig. (fittavolo) risultano sfitti ossia sono liberi da persone e da cose, non necessitano di lavorazioni particolari e sono pronti per essere arati; in queste condizioni vengono ceduti al sig.(fittavolo) che prende visione dello stato dei luoghi e ne accetta tutte le condizioni”.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente ritiene che il riscontro sulla effettiva sussistenza dei presupposti, richiesti dall’art. 42 del T.U. espropri per dare corso al pagamento dell’indennità aggiuntiva, deve ritenersi abbia dato esito negativo, atteso, tra l’altro, che, per come riferito dal Consorzio di Bonifica, il proprietario del fondo, interrogato più volte sulla data di cessione in fitto degli immobili, ha ribadito che la stessa è quella citata nel contratto di fitto agrario reso pubblico; da quanto sopra consegue che l’indennità di cui all’art. 42 del T.U. espropri non dovrà essere corrisposta al fittavolo.

Quanto, infine, al comportamento che dovrà tenere il Dirigente dell’Ufficio Espropri in ordine all’obbligo, o meno, della segnalazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 76 della Legge 445/2000, lo scrivente ritiene che in presenza di autocertificazioni, le quali, all’esito dei riscontri effettuati, siano risultate di contenuto non veritiero, il predetto Dirigente non possa esimersi dalla segnalazione dei fatti alle Autorità competenti.

Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato