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Occupazione temporanea

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Domanda

Il progetto esecutivo è stato redatto nel Novembre 2003. In tale data è stato redatto il particellare e l’elenco ditte riferiti al tracciato riportato sui fogli catastali aggiornati a quella data.

La revisione ad oggi evidenzia che nelle more alcune particelle sono state frazionate e quindi variano le superfici da espropriare alle singole ditte.

Nello specifico, una particella che a suo tempo era di pertinenza di un unico proprietario oggi, a causa del frazionamento, risulta in parte della ditta originaria e in parte del Demanio Regionale.

La superficie da espropriare, determinata a suo tempo per la ditta originaria e per la quale è già stato iniziato il procedimento espropriativo ( art. 11-16-17 T.U.) oggi deve essere distribuita in relazione alla proprietà di pertinenza.

Le variazioni delle superfici o delle colture, o in taluni casi di entrambi, motivati dell’aggiornamento catastale effettuato di recente, richiedono pertanto una variazione dell’elenco ditte e del piano particellare approvati contestualmente al progetto esecutivo.

Dovendo proseguire l’iter espropriativo con l’applicazione dell’art. 22 bis e quindi con l’emissione di un decreto di occupazione anticipata e con la determinazione dell’indennità provvisoria e la relativa offerta.

Si chiede

se è ammesso rettificare i dati (superficie, coltura, indennità) degli elaborati già approvati.

Inoltre, in relazione all’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo.

Si chiede

Se è corretto che l’offerta dell’indennità da parte dell’ente che occupa il bene temporaneamente abbia luogo solo se l’occupazione è terminata, in quanto l’importo dell’indennità è liquidato proprio in considerazione della durata dell’occupazione stessa.

Risposta

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata in data 27.02.2006 e meglio specificata in oggetto, rappresento quanto segue.

La fattispecie, cui fa riferimento il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, può essere inquadrata nella tematica degli effetti prodotti sulla procedura espropriativa dal trasferimento del bene espropriando (o di parte di esso) nel corso del procedimento ablatorio medesimo.

Al proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha, di recente, confermato che l'espropriazione per pubblica utilità “è legittimamente intrapresa nei confronti dei soggetti che risultino intestatari dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera pubblica, sicchè il trasferimento dell'area esproprianda o di parte di essa non comporta l'inizio di un nuovo autonomo procedimento di espropriazione nei confronti del successore a titolo particolare del titolare originario, essendo richiesta la prova del diritto di proprietà solo agli effetti del pagamento dell'indennità di espropriazione” (cfr. Cass. SS.UU., sent. 30.03.2005, n. 6643).

Da quanto sopra discende che il frazionamento di alcune particelle, ricomprese nel piano particellare di esproprio, intervenuto nel corso della procedura ablatoria, non impone la rettifica degli elaborati, a suo tempo redatti ed approvati.

Quanto alla sopravvenuta variazione delle colture, giova evidenziare che l’art. 32 del T.U., al comma 2, dispone che “Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento”.

Orbene, nella fattispecie in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento (sia quella di cui all’art. 11, relativa al vincolo preordinato all’esproprio, che, soprattutto, quella di cui all’art. 16, relativa alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, risultano cronologicamente anteriori alla variazione colturale; il che porta ad affermare che della predetta variazione colturale non dovrà tenersi conto in sede di calcolo dell’indennità di esproprio.
Quanto, infine, all’offerta dell’indennità per occupazione temporanea, non vi è dubbio che l’art. 50, nel dettare il criterio di calcolo della predetta indennità (per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua), lo colleghi alla sua durata; si evidenzia, tuttavia, che l’ordinanza con la quale viene disposta l’occupazione temporanea dovrà indicare, pena la sua illegittimità, la durata della predetta occupazione.

Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato