In caso di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva
Domanda
Egr. Avvocato ci si riferisce al Suo parere reso in data 9/2/2006 in merito alle “modalità di definizione dei procedimenti espropriativi avviati ma non completati dalle imprese” ma talvolta anche dagli stessi Enti concessionari.
La Sua disamina del problema alla fine indica alcune modalità per pervenire alla definizione del procedimento di esproprio o di asservimento rimasto incompleto.
Le diverse soluzioni prospettate saranno di sicuro ausilio per le Amministrazioni interessate anche in relazione a differenti orientamenti che i Responsabili amministrativi esprimono sulla controversa materia.
Si chiede di poter dirimere due ulteriori questioni:
1) in casi come il nostro, in cui sono interessati terreni a prevalente uso agricolo, il valore “venale” da riconoscere (aumentato del 10% per “risarcimento del danno”) può essere il VAM ? se così è, a quale anno dovrà farsi riferimento?
2) nel nostro caso, poiché i beni espropriati dovevano essere intestati al “Demanio dello Stato – Ramo bonifiche”, l’autorità che emetteva i decreti di occupazione d’urgenza, i decreti definitivi con la fissazione delle indennità e i decreti di esproprio o di asservimento era la Prefettura. In casi del tutto particolari (opere trasferite ai Consorzi) era la Regione. Nella soluzione che Lei prospetta per le “acquisizioni acquisitive”, può ammettersi che l’ “atto ricognitorio” possa essere emanato dallo stesso Consorzio di bonifica, in qualità di Ente concessionario dell’opera pubblica.
Risposta
1) il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva di aree non edificabili deve essere calcolato sulla base del valore venale (senza aumento del 10%, previsto solo per le aree edificabili); quanto all'individuazione del valore venale, evidenzio che il Valore Agricolo Effettivo di un terreno può essere, a seconda dei casi, superiore o inferiore al Valore Agricolo Medio (trattasi, infatti, di una media); consiglio, pertanto, di verificare, caso per caso, se convenga prendere come riferimento il V.A.E. o il V.A.M.;
2) la competenza ad adottare l'atto ricognitorio dovrebbe essere dell'autorità espropriante; tuttavia, nella prassi, l'atto ricognitivo è stato adottato dal soggetto pubblico che sarebbe stato il beneficiario dell'esproprio (per esempio, il Capo Compartimento dell'A.N.A.S.); tale prassi sembra essere stata avallata dall'art. 43 del T.U. che individua nel soggetto utilizzatore, il soggetto competente ad adottare il provvedimento di acquisizione. Alla luce di quanto sopra, ritengo che l'atto ricognitorio possa essere adottato dal singolo Consorzio di bonifica.
Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato
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