Dichiarazione di pubblica utilità delle opere
Domanda
In conferenza di servizi, si è provveduto ad apporre il vincolo preordinato all’espropriazione.
Nelle more che il progetto definitivo dell’opera venga validato dal R.U.P. ed approvato successivamente da questa Amministrazione concessionaria, può procedersi alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera stessa?
Risposta
In ordine alla possibilità di procedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto prima che il progetto definitivo della stessa venga approvato dal Consorzio di Bonifica concessionario, evidenzio quanto segue.
Il T.U. degli espropri, all’art. 12, ha confermato la disciplina previgente, statuendo, al comma 1, che “la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l’autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità”.
Trattasi di disposizione, il cui chiaro tenore letterale non consente di potere procedere alla dichiarazione di pubblica utilità sulla base di un progetto di opera pubblica che non presenta i caratteri del progetto definitivo (progetto, quest’ultimo, la cui approvazione deve essere, peraltro, preceduta dal “giusto procedimento” di cui all’art. 16 del medesimo Testo Unico).
Per completezza, si evidenzia che il modus procedendi, divisato dal Consorzio di Bonifica, risulta oggi percorribile solo nella regione Puglia e con riferimento alle procedure espropriative rientranti nell’ambito di applicazione della recentissima legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (il cui art. 1 eccettua dall’applicazione della disciplina regionale le espropriazioni per pubblica utilità strumentali ad opere pubbliche o di pubblica utilità, la cui realizzazione competa ad amministrazioni statali).
La predetta legge regionale, infatti, agli articoli 11 e 12, prevede quanto segue.
- Art.11 (Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare per opere conformi allo strumento urbanistico)
1. “Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tal fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.
- Art.12 (Disposizioni sull'approvazione del progetto preliminare e definitivo per opere non conformi allo strumento urbanistico)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche si possono applicare anche nei casi in cui s'intenda dichiarare la pubblica utilità con il provvedimento che approva il progetto preliminare. A tale fine gli atti del progetto preliminare, come previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, sono integrati da:
a) relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessaria la variante allo strumento urbanistico e avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo;
b) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto preliminare deve garantire la copertura finanziaria delle indennità dei beni da espropriare.
3. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, l'approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata dal competente Consiglio comunale previa alutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di approvazione regionale.
Dalla lettura delle predette disposizioni normative si evince come la dichiarazione di pubblica utilità venga disposta sulla base di un progetto preliminare c.d. “arricchito”, il cui contenuto non diverge granché da quello di un progetto definitivo.
Maurizio Borgo
Avvocato dello Stato
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